DOP Veneto

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

Il Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa sono una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Veneto.

Caratteristiche

La denominazione di origine protetta Veneto Valpolicella è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Grignano o Favarol per almeno il 50%; Leccino, Casaliva o Frantoio, Maurino, Pendolino, Leccio del Como, Trep o Drop in misura non superiore al 50%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

La denominazione di origine protetta Veneto Euganei e Berici è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presentì, dasole o congiuntamente, negli oliveti: Leccino e Rasara per almeno il 50%; Frantoio, Maurino, Pendolino, Marzemino, Riondella, Trep o Drop, Matosso in misura non superiore al 50%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non
superiore al 10%.

La denominazione di origine protetta Veneto del Grappa è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presentì, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio e Leccino per almeno il 50%; Grignano, Pendolino, Maurino, Leccio del Como, Padanina in misura non superiore al 50%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà sperimentali presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, la forma di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionalmente usate o, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all’arti.
Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona i cui terreni presentano origini e caratteristiche varie.

Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta Veneto Valpolicella sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione, i cui terreni sono in genere poveri, molto calcarei, tendenzialmente alcalini, generalmente ricchi di potassio e fosforo, con scarsa solubilità.
Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta Veneto Euganei e Berici sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione, i cui terreni presentano una matrice geologica di tipo sedimentario o vulcanico normalmente dotati di scheletro con reazione alcalina.
Per la produzione dell’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta Veneto del Grappa sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione, i cui terreni posti ai piedi dei massiccio del Monte Grappa sono derivati da conglomerati poligenici, talora intercalati da fascie sabbiose o marmose-argillose.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine dovrà essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta non può superare Kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi.
La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Produzione

Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

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