Certificazione DOP

Denominazione di Origine Protetta

Il Regolamento Reg UE n. 1151/2012 nasce dalla volontà di valorizzare quei prodotti che presentano caratteristiche peculiari dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambito geografico di provenienza.

Per “denominazione d’origine” si intende pertanto il nome di un’area geografica delimitata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quel luogo e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico (comprensivo dei fattori naturali ed umani).

Fondamentale è che sia la produzione, che la trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area stessa.
Il processo produttivo deve essere conforme ad un Disciplinare di produzione.

CSQA, quale organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF, può essere scelto dai produttori, al fine di predisporre un Piano dei controlli per il prodotto in oggetto, e quindi presenta al MIPAAF un documento redatto in base ai requisiti previsti dallo specifico Disciplinare di produzione e secondo precise disposizioni ministeriali.

Il documento viene esaminato dal Gruppo Tecnico di valutazione appositamente costituito presso il MIPAAF e, quando approvato, CSQA è autorizzato a effettuare i controlli di conformità.

Punti chiave

La DOP offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo:

  • origine,
  • provenienza delle materie prime,
  • localizzazione
  • tradizionalità del processo produttivo.

I prodotti certificati DOP offrono infatti:

  • Serietà, in quanto sono prodotti regolamentati da leggi italiane e comunitarie;
  • Tracciabilità, poiché i prodotti provengono da una zona geografica delimitata;
  • Legame con il territorio, poiché i prodotti sono ottenuti attraverso metodi tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche geologiche, agronomiche e climatiche inimitabili;
  • Tipicità ovvero rispetto del metodo di produzione tradizionale e dei metodi di fabbricazione che preservano la tipicità del prodotto;

Certificazione IGP

Indicazione Geografica Protetta

Il Regolamento Reg UE n. 1151/2012 nasce dalla volontà di valorizzare quei prodotti che presentano caratteristiche peculiari dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambito geografico di provenienza.

Per “indicazione geografica” si intende il nome di un’area geografica determinata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale zona e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica.

Fondamentale è che la produzione, e/o trasformazione, e/o elaborazione avvengano nell’area stessa.

A differenza dunque della DOP, per l’IGP è sufficiente che almeno una delle fasi sopraelencate avvengano nella zona.
Il processo produttivo deve essere conforme ad un Disciplinare di produzione.

CSQA, quale organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF, può essere scelto dai produttori, al fine di predisporre un Piano dei controlli per il prodotto in oggetto, e quindi presenta al MIPAAF un documento redatto in base ai requisiti previsti dallo specifico Disciplinare di produzione e secondo precise disposizioni ministeriali.

Il documento viene esaminato dal Gruppo Tecnico di valutazione appositamente costituito presso il MIPAAF e, quando approvato, CSQA è autorizzato a effettuare i controlli di conformità.

Punti chiave

L’IGP offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo:

  • localizzazione
  • tradizionalità del processo produttivo.

I prodotti certificati IGP offrono infatti:

  • Serietà, in quanto sono prodotti regolamentati da leggi italiane e comunitarie;
  • Tracciabilità, poiché i prodotti provengono da una zona geografica delimitata;
  • Legame con il territorio, poiché i prodotti sono ottenuti attraverso metodi tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un intimo legame tra il prodotto ed un territorio
  • Tipicità del metodo di produzione tradizionale.

Certificazione STG

Specialità Tradizionale Garantita

Specialità tradizionale garantita (STG) è il riconoscimento, ai sensi del Reg UE n. 1151/2012, del carattere di specificità di un prodotto agroalimentare, inteso come elemento o insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili.Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità.Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP.Il processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.
CSQA, quale organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF, può essere scelto dai produttori, al fine di predisporre un Piano dei controlli per il prodotto in oggetto, e quindi presenta al MIPAAF un documento redatto in base ai requisiti previsti dallo specifico Disciplinare di produzione e secondo precise disposizioni ministeriali.

Punti chiave

Nel regolamento CE n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite, viene precisata la definizione di “specificità” e viene adottata una definizione del termine “tradizionale” (art, n. 2):

  • “specificità”, ovvero l’elemento o l’insieme di elementi che disgiungono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria;
  • “tradizionale”, ovvero un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad generazione umana, cioè di almeno 25 anni.

Certificazione DOC

Denominazione di Origine Controllata

Il marchio DOC è un riconoscimento di qualità attribuito a vini prodotti in zone limitate, di solito di piccole – medie dimensioni, recanti il loro nome geografico.

Di norma il nome del vitigno segue quello della Doc e la disciplina di produzione è rigida. Tali vini sono ammessi al consumo solo dopo accurate analisi chimiche e sensoriali – Legge 164/92.

Certificazione DOCG

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Il marchio DOCG è un riconoscimento di particolare pregio qualitativo attribuito ad alcuni vini Doc di notorietà nazionale ed internazionale.

Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, sono commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e devono portare un contrassegno a garanzia dell’origine e che consenta la numerazione delle bottiglie prodotte – Legge 164/92.

Certificazione IGT

Indicazione Geografica Tipica

Il marchio IGT (Indicazione Geografica Tipica) è un riconoscimento di qualità attribuita ai vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie e con disciplinare produttivo poco restrittivo. L’indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella del vitigno.

I vini Igt sono gli omologhi dei francesi “Vin de Pays” e dei tedeschi “Landwein” – Legge 164/92.

Certificazione PAT

Prodotti Agroalimentari Tradizionali

Vengono definiti PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) i prodotti agroalimentari e agricoli destinati all’alimentazione umana, caratteristici di un territorio e legati alle produzioni tradizionali locali. L’art.8 del D.lgs n° 173/98 sancisce l’importanza della valorizzazione del patrimonio gastronomico ed il DM 350/99 fissa le norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali.

I PAT sono alimenti caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione, stagionatura consolidate in un dato territorio da almeno 25 anni; essi sono inoltre strettamente vincolati a fattori quali la tradizione, il territorio, le materie prime e le tecniche di produzione. Non possono rientrare tra i PAT prodotti ai quali siano già stati attribuiti il marchio di tutela DOP o il marchio di origine IGP.

La denominazione PAT offre al consumatore garanzie in termini di tipicità del prodotto, legandone la produzione e la lavorazione alle metodiche tradizionali utilizzate.

I PAT vengono suddivisi nelle seguenti tipologie di prodotto:

  • Bevande analcoliche, distillati e liquori
  • Carni fresche e loro preparazioni
  • Condimenti
  • Formaggi
  • Grassi
  • Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
  • Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria
  • Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi
  • Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)

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