IGP Sicilia

Valli Trapanesi

Il Valli Trapanesi è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Sicilia.

Caratteristiche

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “”Valli Trapanesi”” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
– odore: netto di oliva con.eventuali toni erbacei;
– sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro.

Varietà

La denominazione di origine controllata Valli Trapanesi deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Cerasuola e Nocellara del Beiice in misura non inferiore ali’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente ali’argilloso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.

La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleícola.
La raccolta delle olive deve essere presentate secondo le procedure previste dal DM 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Produzione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata Valli Trapanesi può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

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