DOP Sicilia

Valle del Belice

Il Valle del Belice è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Sicilia.

Varietà

La cultivar che concorre principalmente alla produzione dell’olio D.O.P. extra vergine di oliva “Valle del Belice” è la “Nocellara del Belice”, cultivar a duplice attitudine, .che è presente negli impianti tradizionali per almeno il 70%. Le altre, cultivars, che concorrono alla composizione dell’olio extravergine D.O.P., sono quelle coltivate nell’areale di produzione ed in particolare: la Giarraffa, la Biancolilla, la Cerasüola, la Buscionetto, la Santagatese, l’Ogliarola Messinese ed altre cultivar minori. Singolarmente o complessivamente esse non potranno superare il 30%.
I nuovi impianti dovranno rispettare la composizione varietale sopra descritta.

Coltivazione

Negli impianti in produzione devono essere effettuate le tradizionali cure colturali: lavorazioni meccaniche del terreno, la concimazione di produzione, le curefitosanitariedel tipo integrato o biologico, la potatura di produzione annuale, l’irrigazione semplice e/o la fertirrigazione nelle zone irrigue, nonché, tutte le altre pratiche colturali compatibili con i moderni indirizzi agronomici.
La raccolta delle olive è effettuata a mano (brucatura) e/o con strumenti agevolatoli a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di dicembre.

È consentito l’impiego di macchine per la raccolta agevolata e/o meccanica, a condizione che durante l’operazione sia evitato il contatto delle drupe con il terreno.
È vietato l’impiego di cascolanti.

Le olive raccolte, sono conservate in modo tale da garantire la qualità del prodotto all’atto della trasformazione. È comunque vietato il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualsiasi materiale.
Le olive sono conservate in ambienti freschi ed aerati fino alla fase di molitura e molite entro, due giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive conseguibile nell’annata di carica da un oliveto specializzato è di 100 quintali per ettaro.
Se l’oliveto è in promiscuo (vite – olivo e altre associazioni), la produzione massima non potrà superare i 60 Kg per pianta.
Negli oliveti intensivi specializzati sono consentite produzioni superiori a 100 quintali per ettaro in accordo con gli attuali dati sperimentali.

Produzione

Ľoleifícazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P., deve essere effettuata con tutti i sistemi di estrazione meccanica rispondenti ai requisiti di legge ed atti a mantenere la qualità originale.
Le operazioni di oleifícazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. Valle del Belice devono essere effettuate in impianti di molitura posti nel territorio dei comuni ricadenti nell’ambito della zona di produzione.
I frantoi devono disporre di opportuni dispositivi per il lavaggio e la defogliazione cui sottoporre obbligatoriamente le drupe.
È vietata la pratica di ripasso delle paste estratte.

Le paste lavorare non devono superare, comunque, i 30C e verificabile mediante opportuni strumenti di controllo.
La conservazione dell’olio deve essere effettuata in ambienti che consentano il mantenimento delle temperature costanti al variare delle stagioni e al riparo da aria e luce.
L’olio deve essere conservato in recipienti a norma di legge.

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