DOP Sicilia

Val di Mazara

Il Val di Mazara è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Sicilia.

Caratteristiche

La denominazione di origine controllata Val di Mazara deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come “Ogliarola Messinese”, “Giaraffa” e “Santagatese” o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata Val di Mazara all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
– odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
– sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub tropicale, semiasciutto, con una piovosità media che supera i i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può superare i Kg. 6000 per ettaro.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleícola.

Produzione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata Val di Mazara può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa (50-60%) e temperature massime di 15°C.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Per continuare nella navigazione, è necessario accettare i nostri cookies. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close