Terra d’Otranto
Le Terre d’Otranto è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Puglia.
Caratteristiche
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata Terra d’Otranto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi:
– odore: di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;
– sapore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6).
Varietà
La denominazione di origine controllata Terra d’Otranto è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%.
Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
Coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
E’ consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 non può superare Kg 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi.
La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Produzione
La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione diorigine controllata Terra d’Otranto comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati nel disciplinare di produzione.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva deve avvenire direttamente dalla pianta.
Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento dioli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita.