DOP Puglia

Terra di Bari

Le Terre di Bari è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Puglia.

Varietà

La denominazione di origine controllata Terra di Bari, accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: “Castel del Monte”, “Bitonto””, “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata, Terra di Bari, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Castel del Monte”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore all’80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti, presenti da sole o congiuntamente negli oliveti, in misura non superiore al 20%.

La denominazione di origine controllata Terra di Bari, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Bitonto”, é riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente. negli oliveti: Cima di Bitonto o Ogliarola Barese e Coratina per almeno l’80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.

La denominazione di origine controllata Terra di Bari, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Cima di Mola presente negli oliveti per almeno il 50%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.”

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata.
Sono pertanto idonei gli oliveti, generalmente coltivati in forma specializzata con allevamento a vaso tronco-conico con sesti compresi tra 13×13 per le coltivazioni più antiche e 7×7 per quelle recenti, i cui terreni sono caratterizzati in maniera maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata non può superare kg 10.000 per ettaro.
La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Produzione

La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata Terra di Bari, accompagnata dalla menzione geografica “Bitonto”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati nel disciplinare di produzione.

La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata Terra di Bari, accompagnata dalla menzione geografica “Murgia dei Trulli e delle Grotte”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati nel disciplinare di produzione.

La raccolta delle olive destinato alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

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