DOP Friuli-Venezia Giulia

Tergeste

Il Tergeste è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Friuli Venezia Giulia.

Caratteristiche

La denominazione di origine protetta Tergeste è riservata all’olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:
– Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;
– Garbona, Leccino, Leccio del Como, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.

L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Tergeste all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: oro-verde;
– odore: fruttato medio;
– sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “”Tergeste”” devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all’olio derivato.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.
Le olive devono essere raccolte a partire dall’inizio dell’invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al flutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione.
La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.

La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine Tergeste non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro.
Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta.
La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

Produzione

Le operazioni di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale di produzione.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
– la temperatura della pasta non deve superare i 30 C;
– durante la gramolatura è consentito soltanto l’uso dell’acqua;
– tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;
– per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.

Le operazioni di oleifìcazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.

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