Sabina
Il Sabina è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Lazio.
Caratteristiche
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta Sabina all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo – verde con sfumature oro.
– odore: di fruttato;
– sapore: fruttato , vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi.
Varietà
La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.
Possono, altresì, concorrere le olive dì altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
Coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio; è consentita l’irrigazione.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i Kg 6.300 negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive e l’estrazione dell’olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 01 ottobre–31 gennaio di ogni campagna olivicola.
Produzione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale di produzione.
La resa massima di olive in olio non può superare il 25% in peso.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.