IGP Calabria

Olio di Calabria

L’Olio di Calabria è una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Calabria.

Caratteristiche

L’Indicazione Geografica Protetta Olio di Calabria è riservata all’olio extravergine d’oliva ottenuto da olive prodotte nel territorio della Regione Calabria rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Varietà

L’Indicazione Geografica Protetta Olio di Calabria è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin.: Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace (Sin.: Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella), Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o congiuntamente, in misura non inferiore al 90%.
Il restante 10% può provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione: Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola.
Sono accettate, in virtù della loro funzione di impollinatori, le altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%.

Coltivazione

I sesti d’impianto, le forme d’allevamento, i sistemi di potatura e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione dell’Indicazione Geografica Protetta Olio di Calabria IGP, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento massimo di 416 piante per ettaro.

Per ciò che attiene alle forme di allevamento dell’olivo, sono consentite quelle tipiche dell’ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico, cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale
La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento massimo di 150 piante per ettaro, deve essere effettuata con periodicità almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con investimento da 151 a 416 piante per ettaro, è d’obbligo l’intervento di potatura annuale.

È d’obbligo la raccolta delle olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori, mentre è vietato l’utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e sulle reti permanenti.
È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti (cascolanti).
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta Olio di Calabria deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 gennaio dell’annata di produzione olearia.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l’areazione.
È vietato l’uso di sacchi o balle.

L’eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire in strati sottili in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l’areazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.
Le olive raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le 24 ore successive alla raccolta.

Le olive raccolte devono presentarsi: sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d’infestazione inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potrà essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massimo in olio è fissata nel 20%.
Le olive destinate alla produzione dell’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua. Ogni altro trattamento è vietato.

Produzione

I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell’olio extravergine d’oliva sono esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.
La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 30° C.

Dopo l’estrazione, l’olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell’olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 20° C per la conservazione ottimale dell’olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.

Prima del confezionamento l’olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per ciò che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, è possibile utilizzare gas inerti.

Caratteristiche territoriali

Nelle aree interessate alla coltivazione dell’olivo per la produzione dell’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta Olio di Calabria, il clima è caratterizzato da una stagione rigida ed umida, da dicembre a febbraio, con temperature minime che possono scendere sotto gli 8°C, seguita da un periodo estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che superano frequentemente i 32°C nel periodo di luglio-agosto, al quale corrispondono lunghi periodi di siccità, attestati dalla bassa percentuale di piovosità, non superiore al 10%, del totale annuo delle precipitazioni (in media 600 mm).
Si tratta di un clima temperato ad estate secca, generalmente denominato “mediterraneo”.

Inoltre i terreni in cui insiste l’olivo risultano di differente morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline, denominata nell’insieme Arco Calabro, derivante dalla deformazione di crosta oceanica e continentale.
Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccità estiva, rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella determinazione di alcuni indici di qualità del prodotto, quali il contenuto fenolico e la composizione acidica, con particolare riferimento ai valori dell’acido oleico che assicurano specificità al prodotto.

L’esclusiva provenienza autoctona delle cultivar utilizzabili, con una soglia minima del 90% della composizione varietale, costituisce elemento di specificità del prodotto finale.
Questo in virtù del fatto che, come attestato da numerose fonti bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali, conformi alle specifiche indicate.

L’utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti l’ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore.
Tra le “particolarità sensoriali” dell’olio extravergine d’oliva ad Indicazione Geografica Protetta Olio di Calabria vi sono in primo luogo il fruttato di oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo, accompagnate da persistenti sentori di erba appena sfalciata, foglia, e pomodoro (verde/maturo).
Al gusto, l’Olio di Calabria, si fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto.

Storia e curiosità

Per quanto riguarda la denominazione Olio di Calabria, merita particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica l’esistenza e la registrazione, presso l’allora “Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato – Ufficio Brevetti” del nome “Olio di Calabria” come titolo identificativo attribuito all’olio regionale.
Ulteriore documentazione relativa alla commercializzazione dell’oli, in cui è nuovamente riportata la dicitura Olio di Calabria, è costituita dalle numerose fatture relative al periodo 1975 – 2014.
Inoltre, documentazione relativa allo scambio commerciale di olio di Calabria, attestante la qualità riconosciuta del prodotto, si può desumere da ulteriore documentazione risalente al 1865, dalla quale si evince come alcune aree geografiche della regione Calabria, erano fornitrici della Real Casa Borbonica.

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