IGP Toscana

Marrone del Mugello

Il Marrone del Mugello è una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Toscana.

Caratteristiche

Il Marrone del Mugello deriva da una serie di ecotipi correntemente indicati col nome della località e/o Comune di provenienza ma tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino.

I frutti rispondenti alla denominazione Marrone del Mugello hanno in comune le seguenti caratteristiche:
– numero di frutti per riccio (o cardo) in nessun caso superiori a tre;
– pezzatura medio-grossa (non più di 80 frutti/Kg.), con tolleranza del 10% in più in caso di annate sfavorevoli;
– forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento: di norma una faccia laterale tendenzialmente piatta, l’altra marcamente convessa;
– cicatrice ilare (base) di forma sensibilmente rettangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce lateriali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo;
– pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente distaccabile dall’episperma il quale si presenta di colore “camoscio” e poco invaginato;
– il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; molto limitati i frutti con seme diviso (settato).

Coltivazione

I castagneti da frutto destinati alla produzione del Marrone del Mugello devono trovarsi in condizioni ambientali e devono essere condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati da 300 a 900 metri s.l.m. su terreni aventi giacitura, esposizione, e caratteristiche pedologiche adatte.
La densità degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta nonché la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti.
E’ vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.

La resa produttiva è stabilita in un massimo di Kg. 15 di frutti per pianta ed in Kg. 1500 per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati. Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità nei vecchi impianti e le 160 unità nei nuovi impianti.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con “cura” in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche già acquisite dalla tradizione locale, nonché il confezionamento, devono essere effettuate sul territorio della Comunità Montana Zona “E” Alto Mugello Mugello Val di Sieve.

Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 5 ottobre dell’anno fini della commercializzazione il prodotto può essere conservato, per graduarne la vendita, in di produzione.

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