DOP Calabria

Lametia

La Lametia è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Calabria.

Caratteristiche

La denominazione di origine protetta Lametia è riservata all’olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta Lametia all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: da verde a giallo paglierino;
– odore: di fruttato;
– sapore: delicato di fruttato.

Varietà

La denominazione di origine protetta Lametia deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%.
Possono concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto.
Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non può superare i quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’ invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

Produzione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale di produzione.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Lametia può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per continuare nella navigazione, è necessario accettare i nostri cookies. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close