Lametia
La Lametia è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Calabria.
Caratteristiche
La denominazione di origine protetta Lametia è riservata all’olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta Lametia all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: da verde a giallo paglierino;
– odore: di fruttato;
– sapore: delicato di fruttato.
Varietà
La denominazione di origine protetta Lametia deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%.
Possono concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.
Coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto.
Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non può superare i quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’ invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
Produzione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale di produzione.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Lametia può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.