DOP Lazio

Colline Pontine

Le Colline Pontine è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Lazio.

Caratteristiche

L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline Pontine, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– Profilo organolettico: colore dal verde intenso al giallo con riflessi dorati;
– All’olfatto, l’Olio di oliva extra vergine Colline Pontine si caratterizza per la presenza di un aroma fruttato da medio ad intenso di oliva verde, con retrogusto di mandorla e con nota tipica di erbaceo fragrante; sentore tipico è il pomodoro (verde).
– Sapore: Da lieve a medio l’Amaro ed il Piccante.

Varietà

La denominazione di origine protetta Colline Pontine deve essere ottenuta negli oliveti che hanno le seguenti varietà di olive: Itrana dal 50 % al 100%, Frantoio e Leccino, sino al 50%.
Possono altresì essere presenti altre varietà di olive per un massimo del 10% purché non modifichino le caratteristiche del prodotto.

Coltivazione

La coltivazione delle olive, nonché l’estrazione, e l’imbottigliamento dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Colline Pontine devono avvenire nell’ambito della zona di produzione per ridurre i rischi di deterioramento e decadimento della qualità organolettica nelle fasi tra l’estrazione, lo stoccaggio e la certificazione dell’olio extra vergine di oliva Colline Pontine; i rischi di deterioramento qualitativo del prodotto, provocati dalla possibile esposizione con la luce, il calore, l’ossigeno dell’atmosfera, aumentano notevolmente con il trasporto del prodotto al di fuori della zona di produzione e per garantire il controllo e la tracciabilità.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le sue specifiche caratteristiche.
Gli oliveti sono specializzati, salvo quelli tra rocce affioranti e dove il terreno è consociato al pascolo di animali domestici anche di bassa corte.
Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti.
È consentita la pratica dell’inerbimento.
È consentito il diserbo chimico.
Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive.

La produzione non può superare i Kg. 100 per pianta di olivo.
La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno.
In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti.
La raccolta viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e si conclude entro il 31 gennaio.
È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti.

Per il trasporto delle olive devono essere utilizzati contenitori traforati e lavabili.
È consentita l’utilizzazione di contenitori di acciaio inossidabile o di altri materiali lavabili e per uso alimentare, purché la lavorazione delle olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno.
In ogni caso le olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.

Produzione

È assolutamente vietato l’uso di coadiuvanti chimici e/o biologici, coadiuvanti meccanici (talco) e quindi per l’estrazione sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici leali atti a produrre oli che rappresentino il più fedelmente possibile le proprie caratteristiche.
Le olive debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio per eliminare eventuali residui di antiparassitari o sostanze estranee.

Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.
La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima 33° C della pasta di olive, per una durata di 50 minuti al massimo.
È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”.
È vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l’uso del talco nell’ambito del processo di estrazione.

La resa in olio non può essere superiore al 27 % in peso di olive.
È consentito l’ottenimento dell’olio extra vergine a denominazione di origine protetta “Colline Pontine” con metodo biologico.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per continuare nella navigazione, è necessario accettare i nostri cookies. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close