DOP Piemonte

Castelmagno

Il Castelmagno è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Piemonte.

Caratteristiche

Il formaggio Castelmagno è ottenuto da latte di vacca crudo.
Formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce per l’intero arco dell’anno, tranne che per la tipologia d’alpeggio che viene prodotta nell’intervallo di tempo Maggio–Ottobre.

Il formaggio DOP Castelmagno presenta una forma cilindrica a facce piane del diametro di 15-25 cm.
Lo scalzo è di 12-20 cm.
Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg.
Le caratteristiche del formaggio DOP sono riferite al periodo minimo di stagionatura (60 giorni).

Le caratteristiche del Castelmagno sono le seguenti:
– Crosta: non edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia, tendente al rigido e regolare ai minimi di stagionatura; assume invece un colore più scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura.
– Pasta: bianco perlaceo o bianco avorio ai minimi di stagionatura, di colore giallo ocrato con eventuali venature blu verdastre all’interno col progredire della stagionatura, ottenute anche mediante la foratura delle forme secondo la tecnica tradizionale (manuale con ferri lunghi).
– Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, più compatta col progredire della stagionatura.
– Sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; più saporito col progredire della stagionatura.
La percentuale minima di grasso sulla Sostanza Secca è del 34%.

Allevamento

Il formaggio Castelmagno è ottenuto da latte di vacca crudo.
Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive con eventuali aggiunte di latte ovino e/o caprino in percentuale da un minimo del 5% ad un massima del 20%.
Il bestiame bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Barà Pustertaler, Bruna, Pezzata Rossa d’Oropa, Pezzata Rossa, Montbeliard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.
Le vacche che forniscono il latte per la DOP Castelmagno devono essere sottoposte a mungitura non più di due volte al giorno.

Nell’ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dalla zona tipica di produzione; ad eccezione dei capi di proprietà dei margari, in relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.
L’alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e caprino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo e da fieno di prato polifita di provenienza prevalente dai territori dei comuni di Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana.
È vietato l’uso di insilati di mais.
I componenti dei mangimi costituenti l’integrazione della razione alimentare dovranno essere costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.

Il latte destinato alla trasformazione in Castelmagno deve essere esclusivamente crudo.
Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive.
È consentito il raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6°C.
Il latte, dopo l’eventuale scrematura per affioramento, va riscaldato alla temperatura di 30-38°C.
Non è consentita la pastorizzazione e la termizzazione del latte.
È vietato l’uso di fermenti.

La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38°C, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70% di chimosina).
Quando il coagulo ha raggiunto un sufficiente grado di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all’interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente “la laità”.
La rottura successiva viene effettuata dapprima grossolanamente e poi in modo sempre più fine sino ad ottenere granuli caseosi omogenei, delle dimensioni da chicco di mais a nocciola.

La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione della cagliata dalla laità che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie.
La cagliata così frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.
La cagliata viene messa in una tela asciutta e pulita chiamata “risola” in tessuto vegetale o sintetico.
La risola va poi eventualmente pressata e appesa oppure appoggiata su un piano inclinato.
Si lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perché il siero residuo fuoriesca senza l’azione di pressatura.
È consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.

Trascorso questo periodo di almeno 18 ore, la cagliata viene messa in recipienti (di materiale idoneo all’uso alimentare compreso il legno), sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve avere una temperatura di almeno 10° C per un periodo che va dai 2 ai 4 giorni per una regolare fermentazione.
Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata.
Il prodotto viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle “fascelle” di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno 1 giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.

Sulla base delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.
È consentita un’ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.

La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo minimo di 60 giorni su assi di legno o altro materiale idoneo.
La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5°C ed i 15°C e l’umidità tra il 70% ed il 98%, così da assicurare condizioni di temperatura ed umidità tali da garantire le condizioni necessarie per un corretto sviluppo delle muffe naturali e tipiche del Castelmagno D.O.P.
Durante la stagionatura le forme potranno essere spazzolate e/o lavate utilizzando sostanze naturali, che non abbiano effetto colorante diretto, onde contenere lo sviluppo di muffe indesiderate e di acari.

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