IGP Toscana

Castagna del Monte Amiata

La Castagna del Monte Amiata è una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Toscana.

Caratteristiche

La IGP Castagna del Monte Amiata è riservata alle castagne ottenute da fustaie di castagno da frutto (Castanea Sativa Mill.) le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all’opera dell’uomo.

Per l’immissione al consumo gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse e devono essere commercializzate in contenitori per alimenti a retina, con maglie non superiori a quattro millimetri di lato di un quadrato.

I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
– dimensioni: grandi;
– forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;
– colore: rossastro con striature più scure;
– ilo: colore nocciola e a contorni regolari;
– episperma: facilmente asportabile di colore fulvo chiaro;
– seme: colore crema chiaro;
– sapore: delicato e dolce.

Coltivazione

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della Castagna del Monte Amiata devono essere quelle tradizionali della zona.
Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagne da frutto site nella zona fitoclimatica del “Castanetum” del Monte Amiata, e comunque ubicate nella fascia compresa tra i 350 e i 1000 m s.l.m., coltivate in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti così a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti. La densità di piante ad ettaro sarà compresa tra un
minimo di 60 ed un massimo di 150 piante.
È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva.

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l’integrità del prodotto.
La pezzatura minima ammessa per ognuna delle tre varietà descritte è pari a ottanta acheni per chilogrammo netto allo stato fresco. Per le annate con andamento climatico particolarmente favorevole è ammessa una tolleranza del 10%.

La produzione con l’indicazione geografica protetta Castagna del Monte Amiata, non potrà superare la produzione massima di kg 12 per pianta e di kg 1800 per ettaro.
Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione.

La conservazione del prodotto dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale. È ammessa la conservazione tramite surgelazione secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

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