DOP Calabria

Bruzio

Il Bruzio è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Calabria.

Caratteristiche

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo oro con riflessi verdi,
– odore: di fruttato delicato;
– sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce.

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo oro con riflessi verdi,
– odore: di fruttato delicato;
– sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce.

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: verde con riflessi gialli;
-odore: di fruttato medio;
-sapore: fruttato.

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo con qualche riflesso verde;
– odore: di fruttato leggero;
– sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro.”

Varietà

La denominazione di origine protetta Bruzio, accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: “Fascia Prepollinica”, “Valle Crati”, “Colline Joniche Presilane” e “Sibaritide” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

La denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in misura non superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 25%.

La denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Carolea in misura non inferiore al 50%, Tondina in misura non superiore al 30%, Rossanese o Dolce di Rossano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

La denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Rossanese o Dolce di Rossano in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30% .

La denominazione di origine protetta Bruzio accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Grossa di Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.”

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive e all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. È consentita una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Produzione

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La molitura deve avvenire entro due giorni dalla raccolta.

Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui devono essere iscritti nell’apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio i.a.a. di Cosenza, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine protetta.

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