IGP Campania

Limone Costa d’Amalfi

Il Limone Costa d’Amalfi è una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Campania.

Caratteristiche

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) Limone Costa d’Amalfi designa i limoni prodotti nella zona riferibili alla cultivar “Sfusato” avente le caratteristiche afferibili all’ecotipo amalfitano.

Il prodotto ammesso a tutela, all’atto dell’immissione al consumo o quando e’ destinato alla trasformazione deve avere le seguenti caratteristiche:
– forma del frutto: ellittico-allungata; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;
– dimensioni medio-grosse, peso non inferiore a 100 grammi; i limoni con peso inferiore a 100 g ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;
– penduncolo: di medio spessore e lunghezza;
– attacco al peduncolo: forte;
– umbone (apice): grande e appuntito;
– solco apicale: quasi assente;
– residuo stilare: assente;
– colore della buccia: giallo citrino;
– buccia (flavedo ed albedo): di spessore medio;
– flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
– asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
– polpa: di colore giallo paglierino, abbondante (resa uguale o superiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5/100 ml).

Coltivazione

Il sistema di coltivazione deve essere quello tradizionalmente adottato nella zona, fortemente legato ai peculiari caratteri orografici e pedologici.
Le unità colturali tipiche prevalenti sono costituite da terrazzamenti inglobati in muretti di contenimento (macere).

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono quelli in uso tradizionale nella zona.
La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, detta localmente “cupola”, adattata ad un idoneo sistema di copertura.
È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto.
La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a cm 180), utilizzando eventualmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità d’impianto non dovrà essere superiore ad 800 piante per ettaro.
La raccolta va effettuata nel periodo che va dal primo febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative e delle particolari richieste del mercato in tale periodo.
Tuttavia, in considerazione soprattutto dell’andamento climatico dell’annata, la Regione Campania si riserva di modificare tali date con proprio provvedimento.
La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 25 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

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