Colline Teatine
Le Colline Teatine è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Abruzzo.
Caratteristiche
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata Colline teatine, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: dal verde al giallo;
– odore: fruttato da tenue ad intenso;
– sapore: fruttato.
Varietà
La denominazione di origine controllata Colline teatine è riservata all’olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%.
Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
La denominazione di origine controllata Colline teatine, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Frentano”, è riservata all’olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 60%, Leccino in misura non superiore al 30%.
Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 10%.
La denominazione di origine controllata Colline teatine, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Vastese”, è riservata all’olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura massima del 40%, Leccino in misura non inferiore al 30%, Moraiolo e Nebbio, da sole o congiuntamente, per almeno il 10%.
Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 10%.
Coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell’olio.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata non può superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata é effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici.
Produzione
Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale di riferimento.
Per l’estrazione dell’olio extra-vergine di oliva a denominazione di origine controllata sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.