IGP Veneto

Riso Nano Vialone Veronese

Il Riso Nano Vialone Veronese è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Veneto.

Caratteristiche

La indicazione geografica protetta Riso Nano Vialone Veronese deve essere ottenuta solo da coltivazioni di riso della specie japonica della varietà vialone nano.

Coltivazione

La coltivazione del Riso Nano Vialone Veronese deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento.
La risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e ritornarvi dopo almeno due anni.
La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell’acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno.
Le concimazioni devono essere indirizzate all’ottenimento di granella sana e matura e le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali.

La semente utilizzata deve essere della varietà Vialone Nano e deve essere certificata dall’E.N.S.E.
L’umidità del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0%.
L’essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l’umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei.
Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, g.p.l. o gasolio agricolo.

Il Consorzio per la tutela del riso Vialone Nano Veronese è impegnato a collaborare con il responsabile costitutore della varietà Vialone Nano, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura, Stazione specializzata per la risicoltura di Vercelli, responsabile della conservazione in purezza la varietà Vialone Nano.

Produzione

Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all’interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:
– sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;
-sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l’embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;
-lavorazioni secondarie: ad integrazione dell’operazione di sbiancatura il riso può subire una lavorazione all’elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatricea d’acqua-aria per la lucidatura della cariosside.

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