DOP Campania

Penisola Sorrentina

Il Penisola Sorrentina è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Campania.

Caratteristiche

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata Penisola Sorrentina all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: di fruttato;
– sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante.

Varietà

La denominazione di origine controllata Penisola Sorrentina deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%; Rotondella , Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni siano di origine dolomitica, frammisti a materiale piroclastico incoerente quale ceneri, lapilli e pomici, permeabili e ben dotati di elementi nutritivi quali potassa, fosforo, ferro, magnesio e calcio.

I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.

La produzione massima di olive non può superare Kg 9.000 per ettaro negli oliveti specializzati.
La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive è effettuata entro 31 dicembre di ogni anno.
In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con specifico atto deliberativo della Regione Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 Gennaio di ogni campagna oleicola.

Produzione

Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’intera area territoriale di produzione.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie dei frutto.

Le olive devono essere molite entro il secondo giorno della raccolta.

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