Marche
Il Marche è una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Marche.
Varietà
Le varietà presenti negli oliveti che concorrono all’Indicazione Geografica Protetta Marche, senza altra menzione geografica aggiuntiva, da sole o congiuntamente, sono:
– Ascolana Tenera
– Carboncella
– Coroncina
– Mignola
– Orbetana
– Piantone di Falerone
– Piantone di Mogliano
– Raggia /Raggiola
– Rosciola dei Colli Esini
– Sargano di Fermo
– Frantoio 2
– Leccino
per un minimo dell’85%. Sono ammesse altre varietà fino a un massimo del 15%.
Coltivazione
Le pratiche di coltivazione e le condizioni ambientali degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva Marche I.G.P. debbono essere quelle ordinarie della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli agronomicamente razionali atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell’olio.
La potatura di produzione a frequenza annuale, la fertilizzazione, l’irrigazione e la difesa fitosanitaria debbono effettuarsi nel rispetto dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Marche.
La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano (brucatura) o con sistemi meccanici che garantiscano l’integrità del frutto e comunque non oltre il 15 dicembre.
Le olive raccolte debbono essere contenute in cassette o simili che favoriscano l’areazione.
È vietato l’uso di sacchi di juta o simili.
Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel più breve tempo possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla raccolta, compresa l’eventuale sosta in frantoio, che deve essere la più breve possibile.
Le olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva Marche IGP debbono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio prima della fase di molitura.
L’estrazione dell’olio extravergine di oliva deve avvenire mediante processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto.
La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 30°C.
La resa massima in olio È fissata al 20%.
Avvenuta l’estrazione, l’olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, vetro o contenitori fissi idonei alla conservazione con valori di temperatura compresi tra 10°C e 18°C.
Prima del confezionamento, l’olio deve essere decantato o filtrato per eliminare eventuali residui di lavorazione.
Per lo stoccaggio nei contenitori è possibile utilizzare gas inerti.
La coltivazione delle olive e l’estrazione dell’olio devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione.