IGP Campania

Limone di Sorrento

Il Limone di Sorrento è una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Campania.

Caratteristiche

Il prodotto ammesso a tutela, all’atto dell’immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:
– forma di frutto: ellittica, simmetrica;
– lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;
– dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore ad 85 gr;
– i limoni con peso inferiore ad 85 gr, ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;
– peduncolo: di medio spessore e lunghezza; attacco al peduncolo: forte;
– umbone (apice): presente;
– solco apicale: assente;
– residuo stilare: assente;
– colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;
– buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;
– flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;
– asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;
– polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;
– succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).”

Varietà

La Indicazione geografica protetta (I.G.P.) Limone di Sorrento designa i limoni riferibili agli ecotipi derivanti dal femminello ovale, (Citrus limon, L., Burmann).

Coltivazione

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.
I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona.
La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00), di legno e leghe metalliche, di leghe metalliche, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi, o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.
La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative e delle particolari richieste del mercato in tale periodo.
La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.
Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).
I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.
Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per continuare nella navigazione, è necessario accettare i nostri cookies. maggiori informazioni

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close