DOP Lombardia

Laghi Lombardi

Il Laghi Lombardi è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Lombardia.

Caratteristiche

La denominazione di Origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: “Sebino”, “Lario”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Sebino”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: verde-giallo,
– odore: di fruttato medio-leggero;
– sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante.

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Lario”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche
– colore: verde-giallo;
– odore: fruttato leggero;
– sapore: fruttato leggero con eventuale presenza di leggera sensazione di amaro e piccante.

Varietà

La denominazione di origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Sebino” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Leccino in misura non inferiore al 40%; Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da solo o congiuntamente, in misura non superiore al 60%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

La denominazione di origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Lario”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore all’80%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata.

Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata nel disciplinare di produzione i cui terreni sono sostanzialmente derivati dalla disgregazione chimico-fisica naturale o meccanica indotta dei calcari a diversa composizione e struttura e dalla sedimentazione lenta dei materiali disomogenei più minuti, separati per levigazione e flottazione e trasportati a valle negli slarghi delle cerchie moreniche.
Lo strato superficiale dì tali terreni ha dato origine a terre rosse, brune o grigi, con scheletro abbondante e vario nelle zone moreniche e con orizzonti pedologici più o meno profondi.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata non può superare Kg., 5000 per ettaro per gli impianti intensivi.
La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Produzione

La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Sebino”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati nel disciplinare di produzione.
La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Lario”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati nel disciplinare di produzione.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro tre giorni dalla raccolta delle olive.
Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di olii senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

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