DOP Campania

Irpinia – Colline dell’Ufita

L’Irpinia è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Campania.

Varietà

La Denominazione di Origine Protetta Irpinia Colline dell’Ufita è riservata all’olio di oliva extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all’interno del territorio di produzione e composti, nell’ambito aziendale, dalle varietà:
– “Ravece” presente in misura non inferiore al 60%;
– “Ogliarola”, “Marinese”, ”Olivella”, ”Ruveia”, “Vigna della Corte” da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%;
– eventualmente, “Leccino” e “Frantoio” in misura non superiore al 10%.

Coltivazione

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.
Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.

I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l’utilizzazione di almeno l’85% della varietà: “Ravece”.
Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti.
È consentita la pratica dell’inerbimento.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l’irrigazione di soccorso.
I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania.

La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà “Marinese” e “Leccino” da raccogliere non oltre il 10 novembre.
La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l’impiego di macchine, a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno.
In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti.
È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti (cascolanti).

Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati.
È fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l’uso di sacchi di qualsiasi materiale. 9- La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta.
La resa massima di olio da olive non può superare il 20% del peso di olive.
Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.

Produzione

Le operazioni di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Irpinia Colline dell’Ufita devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio così come delimitato dalla zona di produzione.

Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”, è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell’ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l’uso del “talco”.

Dopo l’estrazione l’olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.
È consentito l’ottenimento dell’olio extravergine “Irpinia Colline dell’Ufita” D.O.P. con metodo biologico.

L’imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire l’origine ed il controllo del prodotto e per impedire che il trasporto dello stesso olio allo stato sfuso possa causare il deterioramento e la perdita delle sue peculiari caratteristiche chimiche ed organolettiche poiché le condizioni climatiche del luogo di imbottigliamento ed il trasporto del prodotto sfuso possono modificare le caratteristiche organolettiche del prodotto considerato che durante i trasporti l’olio allo stato sfuso facilmente può assorbire odori e sapori indesiderabili.

Caratteristiche territoriali

L’Olio Extravergine di Oliva Irpinia Colline dell’Ufita D.O.P. possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani dell’Irpinia, che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.
In particolare, l’aggettivo “Ravece” è già presente nella platea “Urbis et Foranea” redatta dal Vescovo Diomede Carafa nel 1517 da cui apprendiamo che la Cappella di San Nicola costruita nella parrocchiale Chiesa di San Matteo “Have un hortale de ravei ala Sala”.

La tipicità dell’olio extravergine di oliva Irpinia Colline dell’Ufita D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali dell’areale di produzione quali il microclima, il terreno, nonché dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori irpini.
L’insieme di tali fattori concorre a differenziarlo nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche.
In particolare, la specificità dell’olio Irpinia Colline dell’Ufita deriva soprattutto dalla varietà predominante, che non ha altrove una così intensa diffusione.

La cultivar “Ravece”, è infatti nata in questo territorio e solo qui si è affermata per la sua capacità di adattamento alle diverse condizioni climatiche.
L’influenza diretta del clima mite ma con eccezionali punte di freddo, nonché la ubicazione degli oliveti ad altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato il consolidarsi nel territorio di questa cultivar di olivo, capace di resistere alle gelate ed alle nevicate, invernali e primaverili.
Si tratta di un’area in cui l’olivo risulta presente sin dai tempi dei romani, e viene coltivato in terreni collinari con una pendenza intorno al 20%, terreni più o meno argillosi, mediamente fertili e poveri di risorse idriche.
Gli inverni, non estremamente rigidi, e le estati non eccessivamente calde, hanno conferito alla zona nel suo complesso un clima particolarmente favorevole all’insediamento dell’olivo nel corso dei secoli.
La piovosità è di circa 700 mm annui, le temperature raramente scendono al di sotto dello zero, con punte di – 4° C per brevissimi periodi; mediamente la temperatura è di 18° C.
L’insieme di tali fattori concorre a differenziare l’olio nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d’oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela.

Storia e curiosità

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