Dauno
Il Dauno è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Puglia.
Varietà
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Alto Tavoliere”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all’80%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Basso Tavoliere”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Gargano”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Sub-Appennino”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
Coltivazione
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva DOP Dauno devono essere atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Dauno” deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva DOP Dauno, deve avvenire direttamente dalla pianta.
Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva DOP Dauno, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive.