Collina di Brindisi
Il Collina di Brindisi è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Puglia.
Caratteristiche
L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata Collina di Brindisi all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: dal verde al giallo;
– odore: fruttato medio;
– sapore: di fruttato con leggera percezione di amaro e piccante.
Varietà
La denominazione di origine controllata Collina di Brindisi, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: “Ogliarola” per almeno il 70%, “Cellina di Nardò”, “Coratina”, “Frantoio”, “Leccino”, “Picholine” e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%.
Coltivazione
Sono, pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, posti entro un limite altimetrico fino a 413 m.l.m., sono classificati come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (Terre Rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento con sesti di impianto compresi tra mt 5 times 5 e mt 14 times 14, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può’ superare Kg 15.000 negli oliveti specializzati.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo relativo alla fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro e non oltre il 30 gennaio.
La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.
Produzione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area
territoriale delimitata dal disciplinare di produzione.
La resa massima di olive in olio non può superare il 25%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 48 ore dal conferimento delle olive al frantoio.