IGP Calabria

Clementine di Calabria

Le Clementine di Calabria sono una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Calabria.

Caratteristiche

L’indicazione geografica protetta Clementine di Calabria, è riservata ai frutti apireni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

L’indicazione geografica protetta Clementine di Calabria designa esclusivamente il frutto del Clementine afferente alle seguenti cultivar, selezioni clonali, mutazioni gemmarie: “SRA 63”, “Spinoso” , “Fedele”, “Comune”, “Tardivo”, “Hernandina”, “Marisol” e “di Nules”.

La Clementine di Calabria all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
– epicarpo liscio con numerose ghiandole oleifere
– colore arancio scuro;
– forma sferoidale leggermente schiacciata ai poli;
– calibro: diametro minimo: 16-18 mm;
– polpa succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;
– semi assenti o di numero esiguo; tenore zuccherino: (0Brix) minimo 10.

Coltivazione

I terreni idonei per la coltivazione della Clementine di Calabria sono di medio impasto con un contenuto di limo ed argilla inferiore al 60% e con un contenuto in calcare non superiore al 15 %.
L’utilizzo dell’irrigazione, delle pratiche di concimazione e l’effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Calabria.

I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti, di densità per ettaro fino ad un massimo 1.200 piante, per i sesti dinamici ad alta densità.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla “chioma piena”, con disposizione delle piante a rettangolo.
Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l’impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.
La potatura deve essere effettuata con interventi particolarmente mirati; non devono essere cimati i rami assurgenti, sopprimendo solo i rami in soprannumero.
La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.

La produzione unitaria massima è di 350 q. li ad ettaro per tutte le cultivar, selezioni clonali e mutazioni gemmarie ammesse.
Nell’ambito di questo limite la Regione Calabria, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il (15 luglio), in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta Clementine di Calabria deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all’interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 C.

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