IGP Puglia

Clementine del Golfo di Taranto

Le Clementine del Golfo di Taranto sono una Indicazione Geografica Protetta (IGP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Puglia.

Caratteristiche

L’indicazione geografica protetta (I.G.P.) Clementine del Golfo di Taranto designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e selezioni clonali: Comune, Fedele, Spinoso (o Precoce di Massafra), ISA, SRA 63, SRA 89.

L’indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme comuni di qualita’ in vigore, alle seguenti caratteristiche:
– forma: sferoidale, leggermente schiacciata ai poli;
– buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde;
– colore della polpa: arancio;
– calibro minimo: 6 (mm 43/52);
– contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto mediante spremitura con pressa a mano;
– aroma: intenso e persistente;
– rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico;
– apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo tre semi.

Coltivazione

Il sistema di coltivazione delle Clementine del Golfo di Taranto, di cui al presente disciplinare deve essere obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all’interno dell’area delimitata dal disciplinare di produzione e prevede le seguenti tecniche.

La potatura è praticata ogni anno a primavera inoltrata, è finalizzata ad assecondare l’equilibrio tra la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni.
La forma di allevamento è quella a globo – vaso.

La concimazione è sempre basata sullo stato di fertilita’ del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza triennale. La concimazione di base viene praticata in inverno-primavera con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con micro-meso e macro elementi.
Trovano applicazione anche la concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.

L’irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi dell’anno, in assenza di piogge.
Il metodo piu’ in uso è quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di “marciumi” nella zona del colletto.

Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle infestanti, l’interramento dei concimi e la riduzione della perdita d’acqua dal terreno per evaporazione.

I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.
Per l’ammissione all’I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere realizzati in terreni ben drenati. Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi.

Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densità da 350 a 750 piante/ha, nei nuovi impianti la densità non deve superare n. 500 piante/ha.
Sono ammessi impianti a sesto dinamico con diversa densità, fino ad un massimo di 25 anni di età.
La produzione unitaria massima consentita per le clementine, è fissata in 50 t/ha.
I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme di qualita’ CE sulla commercializzazione del materiale di propagazione.
Fino a che non sarà stata accertata la buona rispondenza di altri porta innesti, i nuovi impianti di agrumi devono essere realizzati usando come esclusivo porta innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come “Arancio amaro” o “Melangolo”.

La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l’uso delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati.
I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia.
I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P.
La tecnica della deverdizzazione non e’ ammessa.
È consentito l’impiego di cere e/o di prodotti conservanti ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e in quanto tali, agenti esclusivamente all’esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell’odore tipici di ciascuna clementina.

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