DOP Campania

Cilento

Il Cilento è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Campania.

Caratteristiche

L’olio di oliva extra vergine a denominazione di origine controllata Cilento all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: di fruttato medio leggero;
– sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e di piccante.

Varietà

La denominazione di origine controllata Cilento deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Pisciottana, Rotondella, Ogliarola o Uogliarola, Frantoio, Salella, Leccino per almeno l’85%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 15%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione, i cui terreni, di natura silicio-calcarei, poveri di humus, sono situati in massima parte nelle zone collinari ed in piccola parte sui fondi vallivi, prossimi alle foci dei pochi corsi d’acqua.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti varietà, da sole o congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Frantoio, Ogliarola, Salella.

La produzione massima di olive/Ha non può superare Kg. 11.000 per ettaro negli oliveti specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive è effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.
In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con specifico atto deliberativo della Regione Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 gennaio di ogni campagna oleicola.

Produzione

Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’intera area territoriale dei comuni indicati nella zoan di prosuzione.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine controllata Cilento deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere molite entro il secondo giorno dalla raccolta.

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