DOP Marche

Cartoceto

Il Cartoceto è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Marche.

Caratteristiche

L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Cartoceto all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi.
Odore fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo.
Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba; gusto armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi.
Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde.

Varietà

La denominazione di origine protetta Cartoceto è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino.

Nell’ambito dell’oliveto iscritto nell’elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente.
È ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Cartoceto sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all’olio derivato le specifiche caratteristiche, analitiche-organolettiche, previste dal presente disciplinare.
La produzione massima delle olive non supera la quantità di kg 9000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica più favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20.

Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della D.O.P. Cartoceto a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni).
La raccolta delle olive per la produzione della D.O.P. Cartoceto avviene all’inizio dell’invaiatura, che nel comprensorio olivicolo delimitato si avverte generalmente dalla seconda decade di ottobre per la cultivar Leccino e dai primi di novembre per le varietà Raggiola, Frantoio e le altre; la raccolta deve terminare entro il 25 novembre.

Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l’ultimo trattamento non dovrà mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo.
I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellio pneumatici o elettrici; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate.
Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Produzione

La D.O.P. Cartoceto è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di produzione e molite in oleifici siti nel territorio medesimo.
L’olio prodotto è imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.

La molitura delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre 48 ore dalla raccolta.
Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio.
I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo; si dovranno rigorosamente mantenere in tutto il ciclo estrattivo i parametri di temperatura fissati dal regolamento CE 2568/91, osservando le seguenti prescrizioni che tengono conto e pongono in relazione il tipo di frangitura, le temperature e i tempi di gramolazione con il grado d’invaiatura ed il periodo di raccolta delle olive.

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