DOP Lazio

Canino

Il Canino è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Lazio.

Caratteristiche

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “”Canino”” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
-odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;
-sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante.

Varietà

La denominazione di origine controllata Canino deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o congiuntamente negli oliveti fino al 100%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 5%.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m..
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i Kg 9.000 negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli Òrgani tecnici della Regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleícola.

Produzione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale.
La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.

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