DOP Calabria

Alto Crotonese

L’Alto Crotonese è una Denominazione di Origine Protetta (DOP) presente nell’elenco nazionale approvato dal Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali, i cui requisiti sono regolamentati dal disciplinare di produzione della Regione Calabria.

Caratteristiche

L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta Alto Crotonese nell’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: giallo paglierino-verde chiaro;
– odore: delicato di oliva;
– sapore: fruttato leggero.

Varietà

La denominazione di origine protetta Alto Crotonese può essere attribuita all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive della varietà «Carolea» che deve essere presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Le altre varietà presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della denominazione Alto Crotonese in misura non superiore al 30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

Coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di origine miocenico-pliocenica di varia natura litologica, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, provviste di buona sistemazione, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La produzione massima di olive non può superare i q.li 100 per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive è di kg 65 a pianta.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni campagna oleicola.
La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o meccanicamente.
Le olive devono risultare indenni da attacchi parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla molitura in recipienti rigidi e fenestrati.
La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

Produzione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale di produzione.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25°C.

Ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i 2 giorni dalla raccolta.

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